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FIDINDUSTRIA E UNICREDIT –...
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Associazione degli Industriali di Bari Centro Studi Comunicare Impresa

 

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1
(Denominazione - Sede)

  1. E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., il "Fidindustria - Consorzio garanzia collettiva fidi" con attività esterna. Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "Fidindustria".
  2. Il Consorzio ha sede in Bari, presso la sede dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Bari - Via Amendola 172/5.

Art. 2
(Durata)

  1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata. Il Consorzio può essere sciolto anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.


TITOLO II

Scopo e oggetto

Art. 3
(Scopo e oggetto)

  1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per assistere le piccole e medie imprese nell'accesso al credito e (o) nel reperimento di capitale di rischio, con la prestazione di garanzie collettive alle imprese consorziate.
  2. Il Consorzio può svolgere le seguenti attività:
    1. prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti, sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, alle imprese consorziate da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti, e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e (o) per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio, concludendo apposite convenzioni;
    2. fornire servizi connessi o complementari all’attività di cui al punto 1), o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese consorziate. Nell'ambito di tale attività il Consorzio può ad esempio:
      1. negoziare i tassi di interesse più favorevoli e in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;
      2. offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie;
      3. concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni volti a coordinare o potenziare le attività dei confidi;
      4. partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società europei, italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;
      5. fornire ogni altro servizio finanziario.
  3. Il Consorzio può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto consortile, compreso il rilascio o l'acquisizione di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica, e svolgere altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopraindicate e, in generale, utili per la realizzazione e lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei consorziati.


TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati

Art. 4
(Requisiti e numero dei consorziati)

  1. Possono essere ammessi al Consorzio:
    1. le piccole e medie imprese operanti nel territorio nazionale, qualunque sia la forma giuridica dell’impresa;
    2. i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi tra piccole e medie imprese.
  2. Si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
  3. Al Consorzio possono continuare a partecipare le imprese consorziate che, pur superando i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, rispettano quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 (cinque) per cento delle imprese consorziate. Per dette imprese il Consorzio non può beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.
  4. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5
(Ammissione dei consorziati)

  1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.
  2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e degli accordi e delle convenzioni di cui al precedente art. 3, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
  3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.
  4. I consorziati sono tenuti a versare l'importo della quota di sottoscrizione del fondo consortile. La quota di partecipazione di ciascuna impresa, determinata dal Consiglio di Amministrazione non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, nè inferiore a 250 euro art. 13 comma 13 l.326/03
  5. I consorziati sono tenuti altresì a versare un contributo destinato ai fondi rischi di cui al successivo art. 12, comma 1, e pari a 500 €; in alternativa, dette imprese sono tenute a rilasciare al Consorzio o alle banche o enti finanziari convenzionati uno o più fideiussioni dell'ammontare complessivo di almeno 3000 €.

Art. 6
(Obblighi dei consorziati)

  1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall’ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati assumono altresì gli obblighi previsti dal presente articolo.
  2. I consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, sono in particolare obbligati a:
    1. corrispondere al Consorzio un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio, qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi il versamento e nell'ammontare da questo annualmente determinato entro il limite massimo di 200 €;
    2. versare al Consorzio contributi sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro il limite massimo del 2% (due per cento) annuo;
    3. versare contributi straordinari ai fondi rischi di cui al successivo art. 12, comma 1, qualora l'assemblea ordinaria ne deliberi il versamento;
    4. rilasciare al Consorzio, o alle banche o ai soggetti operanti nel settore finanziario convenzionati, una o più fideiussioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 5, qualora l'assemblea ordinaria deliberi in tal senso; l'ammontare di tali fideiussioni non può essere complessivamente superiore a 3000 €;
  3. Tutti i consorziati sono inoltre tenuti a:
    trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 4, comma 2, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
    versare rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Consorzio ai sensi del precedente art. 3, nonché rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite e imputabili a essi consorziati;
    osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
    favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 7
(Recesso)

  1. Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
  2. Il recesso ha effetto solo al momento della estinzione di ogni esposizione debitoria del recedente che sia garantita dal Consorzio e comunque non prima della data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, della data di chiusura di quello successivo.
  3. Il recesso del socio e la conseguente decadenza degli obblighi del consorziato per le future garanzie rilasciate dal Consorzio e degli effetti relativi al plafond operativo devono essere comunicati alla banca o all'ente interessato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del recesso da parte del consorziato.
  4. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 8
(Trasferimento dell'azienda)

  1. In caso di trasferimento dell'azienda di un consorziato di cui all'art. 4, comma 1, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
  2. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.
  3. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

Art. 9
(Esclusione del consorziato)

  1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato:
    1. abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio, salva l’ipotesi dell’art. 4, comma 3; qualora non abbia informato tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della perdita anche di uno solo dei requisiti d’ammissione, il consorziato è responsabile per ogni danno che derivi al Consorzio, in particolare per il fatto di avere nella compagine consortile anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole o medie;
    2. si rifiuti di prestare fideiussione, se prevista dal presente statuto;
    3. abbia rifiutato, richiesto da parte del Consorzio l'adempimento della eventuale garanzia fideiussoria, il pagamento del debito;
    4. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
    5. non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di partecipazione al fondo consortile, del contributo ai fondi rischi o dell'eventuale contributo annuale;
    6. non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
    7. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
    8. abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
    9. non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto consortile.
  2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 30 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  3. Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 10
(Accrescimento e trasferimento della quota)

  1. Nei casi di recesso, esclusione o morte del consorziato la quota di partecipazione del consorziato uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, compreso espressamente il contributo versato ai fondi rischi, è dovuta al consorziato uscente.
  2. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, fermo restando il disposto del precedente art. 8.


TITOLO IV

Fondo consortile - Fondi rischi - Esercizio sociale
Divieto di distribuzione degli avanzi

Art. 11
(Fondo consortile - Patrimonio netto)

  1. Il fondo consortile, di ammontare variabile non può essere inferiore a 100 mila euro ma non inferiore a 50.000 € è costituito:
    1. dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati;
    2. dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati ai fondi rischi o ad altre riserve di bilancio.
  2. Nessun consorziato può avere una quota superiore al venti per cento del fondo consortile.
  3. Tutti i fondi e le riserve sono indivisibili.
  4. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi, non può essere inferiore a 300.000 €. del Consorzio, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
  5. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile, questo si riduce al di sotto dell’ammontare minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del fondo e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero lo scioglimento del Consorzio.
  6. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 4 gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del fondo consortile e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale ammontare minimo, l’assemblea che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del fondo consortile ovvero il versamento, di nuovi contributi straordinari così come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. c) in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; altrimenti deve deliberare lo scioglimento del Consorzio

Art. 12
(Fondi rischi)

  1. I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Consorzio in forza delle convenzioni da questo stipulate, e sono alimentati con gli avanzi di gestione a essi destinati dall'assemblea dei consorziati.
  2. Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi rischi, il Consorzio può effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni di cui al precedente art. 3.


Art. 13
(Esercizio sociale - Bilancio d’esercizio)

  1. L'esercizio va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio gli amministratori del Consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
  3. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
  4. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:
    1. il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
    4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
      Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b) di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell’articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio.


Art. 14
(Divieto distribuzione degli avanzi)

  1. Il Consorzio non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato .

TITOLO V

Organi consortili

Art. 15
(Organi del Consorzio)

  1. Sono organi del Consorzio:
    1. l'Assemblea;
    2. il Consiglio di Amministrazione;
    3. il Presidente e i Vicepresidenti;
    4. uno o più Comitati tecnici, se istituiti;
    5. il Collegio dei sindaci.
  2. Tutte le cariche consortili relative ai suddetti organi sono a titolo gratuito, salvo quelle di cui alla lett. e) del precedente comma.


Art. 16
(Assemblea dei consorziati)

  1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi ai fondi rischi, degli eventuali contributi annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio, nonché con il rilascio delle fideiussioni previste dal presente statuto.
  2. Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.
  3. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 26.
  4. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio del Consorzio, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire alternativamente a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
  5. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
    Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
  6. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
  7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vicepresidenti, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
  8. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.
  9. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.


Art. 17
(Assemblea ordinaria)

  1. L'Assemblea ordinaria:
    1. approva il bilancio d’esercizio del Consorzio e destina l'eventuale avanzo di gestione al fondo consortile, ai fondi rischi, o alle riserve indisponibili senza vincoli specifici di garanzia;
      b)fissa il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati tecnici, se istituiti, e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, non necessariamente tra i consorziati;
    2. nomina i componenti del Collegio dei sindaci e, tra questi, ne designa il Presidente; determina il compenso dei sindaci;
    3. approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 28;
    4. impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, assume le delibere di cui al precedente art. 6, comma 2, lettere c) e d), e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
    5. determina in sede di rinnovo del Consiglio l’entità del gettone di presenza riconosciuto a ciascun consigliere per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.
    6. determina in sede di rinnovo del Consiglio l’entità del compenso annuo da corrispondere al Presidente, in considerazione dell’attività da svolgere.
  2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 16, quarto comma, del presente statuto.
  3. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.
  4. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.
  5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 18
(Assemblea straordinaria)

  1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni, adesione a fondi interconsortili, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sull'assunzione da parte degli organi del Consorzio di eventuali obbligazioni per conto di singoli consorziati, non considerandosi tali le garanzie collettive, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
  2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei consorziati. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più di un decimo dei consorziati.
  3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, sia in prima che in seconda convocazione è necessaria una decisione unanime per le deliberazioni relative all'assunzione da parte degli organi consortili di obbligazioni per conto di singoli consorziati.

Art. 19
(Rappresentanza nell'Assemblea)

  1. Il consorziato può farsi rappresentare anche da non consorziati con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.
  2. Nessun delegato può rappresentare più di dieci consorziati.

Art. 20
(Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri.
  2. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti del Consorzio.
  3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati, ferme le competenze della Presidenza e del Comitati tecnici, se istituiti.
  4. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
    nominare tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti del Consorzio;
    deliberare la convocazione dell'assemblea dei consorziati;
    nominare i membri dei Comitati tecnici, se istituiti, anche tra non consorziati, e fissarne i limiti delle attribuzioni;
    deliberare la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi con le banche e con le società ed enti di cui all'art. 3;
    redigere il progetto dei conti annuali corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
    deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
    deliberare sull'esclusione dei consorziati;
    deliberare la quota di sottoscrizione del fondo consortile dei nuovi consorziati entro i limiti indicati nell'art. 5.
    fissare l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia prestata, dei contributi annuali, qualora di questi ultimi deliberi il versamento e dei rimborsi e corrispettivi, entro i limiti massimi eventualmente indicati dal presente statuto;
    decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie consortili, anche qualora siano stati istituiti uno o più Comitati tecnici, e la pratica rientri nella competenza di un Comitato, secondo quanto preventivamente deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione al Presidente del Comitato;
    proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto e il testo iniziale e le modifiche del regolamento interno;
    nominare e revocare il Direttore e il Segretario del Consorzio;
    deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza del Presidente.
  5. Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare il Consorzio, qualora lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e a enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei confidi, o ai programmi, alle iniziative e agli strumenti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. d).
  6. Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni semestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta alternativamente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
  7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente del Consorzio.
  8. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto da un Consigliere incaricato dal Presidente o dal Segretario del Consorzio. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente che ha presieduto la riunione del Consiglio e da chi lo ha redatto.
  9. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
  10. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. In quest'ultimo caso, i consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.
  11. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
  12. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 21
(Presidente - Vice Presidenti)

  1. Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed é rieleggibile.
  2. Il Presidente:
    1. convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei consorziati; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
    2. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
    3. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
    4. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina o la revoca del Direttore;
      e)assume dipendenti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
    5. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati tecnici, se istituiti;
    6. accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
    7. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di cui sia stata verificata l’irreperibilità ovvero ricevuta la sua comunicazione scritta di impossibilità, questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età che ne esercita i poteri.

Art. 22
(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

  1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
  2. Nei casi di cui all’art. 21 comma 3 la rappresentanza e la firma sociale ivi compresa la firma nei rapporti con le banche spettano al Vicepresidente più anziano di età.
  3. Al Direttore spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dal successivo art. 25, comma 3.

Art. 23
(Comitati tecnici)

  1. Possono essere istituiti uno o più Comitati tecnici, ognuno composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne nomina anche il Presidente.
  2. I componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del Consiglio; quest'ultimo provvede anche alla sostituzione del componente revocato.
  3. Il Comitato è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso.
  4. La convocazione è fatta alternativamente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
  5. Spetta ai Comitati, se istituiti, decidere, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, circa la concessione e la revoca delle garanzie consortili. Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito di competenza di ogni singolo Comitato.
  6. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte qualora sia constatata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e con il voto favorevole di tutti i presenti.

Art. 24
(Collegio dei sindaci)

  1. L'assemblea nomina tre sindaci effettivi, che compongono il Collegio, e due supplenti. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.
  2. Il Collegio dei sindaci accerta la regolarità della gestione economico-finanziaria del Consorzio, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione relative a detta gestione, nonché a tutte le riunioni assembleari.
  3. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 25
(Direttore del Consorzio)

  1. Il Direttore coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio e il personale dipendente avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio, conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni, ha la gestione corrente dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.
  2. Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Direttore firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti inerenti alle funzioni indicate nel comma 1, salva altresì la possibilità di ricevere specifiche procure per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni.


TITOLO VI

Enti sostenitori

Art. 26
(Enti sostenitori)

  1. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo degli enti sostenitori tenuto dal Consorzio.
  2. Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.
  3. Il Consorzio può inoltre avvalersi di fideiussioni degli Enti sostenitori rilasciate per sostenere ed incrementare l'attività consortile, purché non legate a singole operazioni di garanzia.

TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento -
Rinvio al codice civile

Art. 27
(Liquidazione - Scioglimento)

  1. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi che con i consorziati.
  2. Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, e restituite le somme di terzi affluite ai fondi rischi con vincolo di restituzione, verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio delle Piccole e Medie Imprese.

Art. 28
(Regolamento interno)

  1. L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 29
(Clausola compromissoria)

  1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza d'accordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.
  2. Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e sarà tenuto all'osservanza del principio del contraddittorio.


Art. 30
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.


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