| TITOLO
I
Denominazione - Sede - Durata
Art. 1
(Denominazione - Sede)
- E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ.,
il "Fidindustria - Consorzio garanzia collettiva fidi" con
attività esterna. Il Consorzio può anche essere più
brevemente denominato "Fidindustria".
- Il Consorzio ha sede in Bari, presso la sede dell’Associazione
degli Industriali della Provincia di Bari - Via Amendola 172/5.
Art. 2
(Durata)
- La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata
può essere prorogata. Il Consorzio può essere sciolto
anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei
consorziati.
TITOLO II
Scopo e oggetto
Art. 3
(Scopo e oggetto)
- Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per assistere
le piccole e medie imprese nell'accesso al credito e (o) nel reperimento
di capitale di rischio, con la prestazione di garanzie collettive alle
imprese consorziate.
- Il Consorzio può svolgere le seguenti attività:
- prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti,
sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con la copertura del
rischio di cambio, alle imprese consorziate da parte di banche,
di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata
dei crediti, e di altri soggetti operanti nel settore finanziario,
e (o) per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale
di rischio, concludendo apposite convenzioni;
- fornire servizi connessi o complementari all’attività
di cui al punto 1), o comunque rivolti al miglioramento della gestione
finanziaria delle imprese consorziate. Nell'ambito di tale attività
il Consorzio può ad esempio:
- negoziare i tassi di interesse più favorevoli e in
genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società
ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;
- offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e
la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la
preparazione nel campo economico-finanziario attraverso seminari,
convegni ed altre attività di aggiornamento professionale
su tematiche finanziarie e creditizie;
- concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili
di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni volti
a coordinare o potenziare le attività dei confidi;
- partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia
a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni,
enti e società europei, italiani ed esteri, concludendo
appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie
e di interventi di reintegro delle perdite;
- fornire ogni altro servizio finanziario.
- Il Consorzio può altresì compiere ogni atto e concludere
operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto
consortile, compreso il rilascio o l'acquisizione di ogni garanzia reale
o personale, tipica o atipica, e svolgere altresì tutte quelle
attività strettamente connesse a quelle sopraindicate e, in generale,
utili per la realizzazione e lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi
dei consorziati.
TITOLO III
Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione
dei consorziati
Art. 4
(Requisiti e numero dei consorziati)
- Possono essere ammessi al Consorzio:
- le piccole e medie imprese operanti nel territorio nazionale,
qualunque sia la forma giuridica dell’impresa;
- i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi tra
piccole e medie imprese.
- Si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i
requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
- Al Consorzio possono continuare a partecipare le imprese consorziate
che, pur superando i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea
per le piccole e medie imprese, rispettano quelli previsti per gli interventi
della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole
e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più
del 5 (cinque) per cento delle imprese consorziate. Per dette imprese
il Consorzio non può beneficiare degli interventi agevolati previsti
per le piccole e medie imprese.
- Il numero dei consorziati è illimitato.
Art. 5
(Ammissione dei consorziati)
- Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta
al Consiglio di Amministrazione.
- Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al
precedente art. 4. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve
dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente
statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già
adottate dagli organi del Consorzio e degli accordi e delle convenzioni
di cui al precedente art. 3, e di accettare il tutto senza riserve o
condizioni.
- Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio
di Amministrazione.
- I consorziati sono tenuti a versare l'importo della quota di sottoscrizione
del fondo consortile. La quota di partecipazione di ciascuna impresa,
determinata dal Consiglio di Amministrazione non può essere superiore
al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, nè
inferiore a 250 euro art. 13 comma 13 l.326/03
- I consorziati sono tenuti altresì a versare un contributo destinato
ai fondi rischi di cui al successivo art. 12, comma 1, e pari a 500
€; in alternativa, dette imprese sono tenute a rilasciare al Consorzio
o alle banche o enti finanziari convenzionati uno o più fideiussioni
dell'ammontare complessivo di almeno 3000 €.
Art. 6
(Obblighi dei consorziati)
- Oltre ai versamenti iniziali previsti dall’ultimo comma dell'articolo
precedente, i consorziati assumono altresì gli obblighi previsti
dal presente articolo.
- I consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, sono in particolare obbligati
a:
- corrispondere al Consorzio un contributo annuo a copertura delle
spese di esercizio, qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi
il versamento e nell'ammontare da questo annualmente determinato
entro il limite massimo di 200 €;
- versare al Consorzio contributi sulle operazioni assistite dalle
garanzie collettive nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
entro il limite massimo del 2% (due per cento) annuo;
- versare contributi straordinari ai fondi rischi di cui al successivo
art. 12, comma 1, qualora l'assemblea ordinaria ne deliberi il versamento;
- rilasciare al Consorzio, o alle banche o ai soggetti operanti
nel settore finanziario convenzionati, una o più fideiussioni
ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 5, qualora l'assemblea
ordinaria deliberi in tal senso; l'ammontare di tali fideiussioni
non può essere complessivamente superiore a 3000 €;
- Tutti i consorziati sono inoltre tenuti a:
trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo
richiesti e attinenti all'oggetto consortile, e in ogni caso quelli
relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie
imprese di cui all'art. 4, comma 2, nonché all'eventuale trasferimento
dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione
dell'attività imprenditoriale;
versare rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi
singolarmente effettuati dal Consorzio ai sensi del precedente art.
3, nonché rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro
conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite e imputabili
a essi consorziati;
osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli
organi del Consorzio;
favorire gli interessi del Consorzio.
Art. 7
(Recesso)
- Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di
recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno
tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
- Il recesso ha effetto solo al momento della estinzione di ogni esposizione
debitoria del recedente che sia garantita dal Consorzio e comunque non
prima della data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non
è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma,
della data di chiusura di quello successivo.
- Il recesso del socio e la conseguente decadenza degli obblighi del
consorziato per le future garanzie rilasciate dal Consorzio e degli
effetti relativi al plafond operativo devono essere comunicati alla
banca o all'ente interessato entro 30 giorni dalla data di comunicazione
del recesso da parte del consorziato.
- Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche
posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente
adempiuti.
Art. 8
(Trasferimento dell'azienda)
- In caso di trasferimento dell'azienda di un consorziato di cui all'art.
4, comma 1, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, l'acquirente
subentra nel contratto di consorzio.
- Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro
un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente
dal Consorzio.
- I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione
nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla
fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.
Art. 9
(Esclusione del consorziato)
- Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo il Consiglio
di Amministrazione delibera inoltre l'esclusione dal Consorzio qualora
il consorziato:
- abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al
Consorzio, salva l’ipotesi dell’art. 4, comma 3; qualora
non abbia informato tempestivamente il Consiglio di Amministrazione
della perdita anche di uno solo dei requisiti d’ammissione,
il consorziato è responsabile per ogni danno che derivi al
Consorzio, in particolare per il fatto di avere nella compagine
consortile anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali
propri delle piccole o medie;
- si rifiuti di prestare fideiussione, se prevista dal presente
statuto;
- abbia rifiutato, richiesto da parte del Consorzio l'adempimento
della eventuale garanzia fideiussoria, il pagamento del debito;
- sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad
altre procedure concorsuali;
- non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo
della quota di partecipazione al fondo consortile, del contributo
ai fondi rischi o dell'eventuale contributo annuale;
- non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei
confronti del Consorzio;
- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni
del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni
degli organi del Consorzio;
- abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto
consortile.
- L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato,
entro 30 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
- Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 7.
Art. 10
(Accrescimento e trasferimento della quota)
- Nei casi di recesso, esclusione o morte del consorziato la quota di
partecipazione del consorziato uscente si accresce proporzionalmente
a quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, compreso espressamente
il contributo versato ai fondi rischi, è dovuta al consorziato
uscente.
- La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia
per atto tra vivi sia mortis causa, fermo restando il disposto del precedente
art. 8.
TITOLO IV
Fondo consortile - Fondi rischi - Esercizio
sociale
Divieto di distribuzione degli avanzi
Art. 11
(Fondo consortile - Patrimonio netto)
- Il fondo consortile, di ammontare variabile non può essere
inferiore a 100 mila euro ma non inferiore a 50.000 € è
costituito:
- dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati;
- dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea
dei consorziati ai fondi rischi o ad altre riserve di bilancio.
- Nessun consorziato può avere una quota superiore al venti per
cento del fondo consortile.
- Tutti i fondi e le riserve sono indivisibili.
- Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi, non può
essere inferiore a 300.000 €. del Consorzio, comprensivo dei fondi
rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro.
Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve
essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.
Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche
i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico
per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
- Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile, questo
si riduce al di sotto dell’ammontare minimo stabilito dal comma
1, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea
per deliberare la riduzione del fondo e il contemporaneo aumento del
medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero lo scioglimento
del Consorzio.
- Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio,
risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo
al di sotto del minimo stabilito dal comma 4 gli amministratori devono
senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione
del fondo consortile e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra
non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Se entro
l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non
si è ridotta a meno di un terzo di tale ammontare minimo, l’assemblea
che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del fondo consortile
ovvero il versamento, di nuovi contributi straordinari così come
previsto dall’art. 6, comma 2, lett. c) in misura tale da ridurre
la perdita a meno di un terzo; altrimenti deve deliberare lo scioglimento
del Consorzio
Art. 12
(Fondi rischi)
- I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali
perdite sulle operazioni garantite dal Consorzio in forza delle convenzioni
da questo stipulate, e sono alimentati con gli avanzi di gestione a
essi destinati dall'assemblea dei consorziati.
- Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti
i fondi rischi, il Consorzio può effettuare ogni operazione di
natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, nel rispetto
di quanto previsto dalle convenzioni di cui al precedente art. 3.
Art. 13
(Esercizio sociale - Bilancio d’esercizio)
- L'esercizio va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio gli amministratori del Consorzio devono
redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle
disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
- L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla
chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione
una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla
relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell’assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio
del registro delle imprese.
- Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli
la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:
- il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea,
in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti
per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo
amministrativo collegiale, se questo esiste;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura
degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel
presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b) di ottenerne
estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del
presente comma può altresì essere esaminato dai creditori
che intendano far valere la responsabilità verso i terzi
dei singoli consorziati ai sensi dell’articolo 2615, secondo
comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso,
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio
dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
Art. 14
(Divieto distribuzione degli avanzi)
- Il Consorzio non può distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure
in caso di scioglimento del consorzio ovvero di recesso, decadenza,
esclusione o morte del consorziato .
TITOLO V
Organi consortili
Art. 15
(Organi del Consorzio)
- Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e i Vicepresidenti;
- uno o più Comitati tecnici, se istituiti;
- il Collegio dei sindaci.
- Tutte le cariche consortili relative ai suddetti organi sono a titolo
gratuito, salvo quelle di cui alla lett. e) del precedente comma.
Art. 16
(Assemblea dei consorziati)
- L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con
il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi ai fondi
rischi, degli eventuali contributi annuali e delle altre somme dovute,
a qualsiasi titolo, al Consorzio, nonché con il rilascio delle
fideiussioni previste dal presente statuto.
- Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia
il valore della sua quota.
- All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti
degli Enti di cui al successivo art. 26.
- L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in
ogni altro luogo in Italia, dal Presidente, su delibera del Consiglio
di Amministrazione e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione
del bilancio d’esercizio del Consorzio, o su richiesta di almeno
un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante
un avviso di convocazione da spedire alternativamente a mezzo raccomandata,
telegramma, telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale
almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
- In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma,
telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale da spedire
almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno,
la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché
il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può
avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa
regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i
consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli
intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero,
in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente; in caso
di assenza o impedimento anche dei Vicepresidenti, l'Assemblea nomina
essa stessa il proprio Presidente.
- Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è
sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso
nominato.
- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 17
(Assemblea ordinaria)
- L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio d’esercizio del Consorzio e destina
l'eventuale avanzo di gestione al fondo consortile, ai fondi rischi,
o alle riserve indisponibili senza vincoli specifici di garanzia;
b)fissa il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione
e dei Comitati tecnici, se istituiti, e nomina i componenti del
Consiglio di Amministrazione, non necessariamente tra i consorziati;
- nomina i componenti del Collegio dei sindaci e, tra questi, ne
designa il Presidente; determina il compenso dei sindaci;
- approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art.
28;
- impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, assume
le delibere di cui al precedente art. 6, comma 2, lettere c) e d),
e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio
riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge
e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
- determina in sede di rinnovo del Consiglio l’entità
del gettone di presenza riconosciuto a ciascun consigliere per la
partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.
- determina in sede di rinnovo del Consiglio l’entità
del compenso annuo da corrispondere al Presidente, in considerazione
dell’attività da svolgere.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno
entro il termine indicato dall'art. 16, quarto comma, del presente statuto.
- L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o
rappresentata la metà più uno dei consorziati.
- Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero
indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione,
è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati
presenti o rappresentati.
- Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese
a maggioranza dei presenti.
Art. 18
(Assemblea straordinaria)
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni, adesione a fondi
interconsortili, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato
del Consorzio, sull'assunzione da parte degli organi del Consorzio di
eventuali obbligazioni per conto di singoli consorziati, non considerandosi
tali le garanzie collettive, sulla nomina dei liquidatori e sui loro
poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente
alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto
favorevole di più della metà dei consorziati. In seconda
convocazione delibera con il voto favorevole di più di un decimo
dei consorziati.
- In deroga a quanto previsto nel precedente comma, sia in prima che
in seconda convocazione è necessaria una decisione unanime per
le deliberazioni relative all'assunzione da parte degli organi consortili
di obbligazioni per conto di singoli consorziati.
Art. 19
(Rappresentanza nell'Assemblea)
- Il consorziato può farsi rappresentare anche da non consorziati
con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.
- Nessun delegato può rappresentare più di dieci consorziati.
Art. 20
(Consiglio di Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di
cinque a un massimo di nove membri.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente
e uno o più Vicepresidenti del Consorzio.
- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni
per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per
statuto all'Assemblea dei consorziati, ferme le competenze della Presidenza
e del Comitati tecnici, se istituiti.
- Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
nominare tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice
Presidenti del Consorzio;
deliberare la convocazione dell'assemblea dei consorziati;
nominare i membri dei Comitati tecnici, se istituiti, anche tra non
consorziati, e fissarne i limiti delle attribuzioni;
deliberare la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi
con le banche e con le società ed enti di cui all'art. 3;
redigere il progetto dei conti annuali corredato da una relazione sull'andamento
della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per
l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
deliberare sull'esclusione dei consorziati;
deliberare la quota di sottoscrizione del fondo consortile dei nuovi
consorziati entro i limiti indicati nell'art. 5.
fissare l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia prestata,
dei contributi annuali, qualora di questi ultimi deliberi il versamento
e dei rimborsi e corrispettivi, entro i limiti massimi eventualmente
indicati dal presente statuto;
decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca
delle garanzie consortili, anche qualora siano stati istituiti uno o
più Comitati tecnici, e la pratica rientri nella competenza di
un Comitato, secondo quanto preventivamente deliberato dallo stesso
Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione al Presidente del
Comitato;
proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto e il testo iniziale
e le modifiche del regolamento interno;
nominare e revocare il Direttore e il Segretario del Consorzio;
deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza
del Presidente.
- Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere
di far concorrere alla costituzione o di far partecipare il Consorzio,
qualora lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e a enti, società
ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare
le attività dei confidi, o ai programmi, alle iniziative e agli
strumenti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. d).
- Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente, ogni
qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni semestre. E'
altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione è fatta alternativamente mediante lettera raccomandata,
telegramma, telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale
contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione
nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno
sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni
prima.
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con
la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri,
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso
di parità di voti è validamente assunta la delibera per
la quale ha espresso voto favorevole il Presidente del Consorzio.
- Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è
redatto da un Consigliere incaricato dal Presidente o dal Segretario
del Consorzio. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o in
caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente che ha presieduto
la riunione del Consiglio e da chi lo ha redatto.
- Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del
Consiglio.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con
apposita deliberazione. In quest'ultimo caso, i consiglieri così
nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.
- Se viene meno la maggioranza dei consiglieri deve essere convocata
l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i
quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina
dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un
solo consorziato.
Art. 21
(Presidente - Vice Presidenti)
- Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed é rieleggibile.
- Il Presidente:
- convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede
l'Assemblea dei consorziati; convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni
prese dagli altri organi del Consorzio;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea
e dal Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina o la revoca
del Direttore;
e)assume dipendenti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede
con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle
adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei
Comitati tecnici, se istituiti;
- accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,
mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, di cui sia stata
verificata l’irreperibilità ovvero ricevuta la sua comunicazione
scritta di impossibilità, questi è sostituito dal Vicepresidente
più anziano di età che ne esercita i poteri.
Art. 22
(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)
- Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio
di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere
azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
- Nei casi di cui all’art. 21 comma 3 la rappresentanza e la firma
sociale ivi compresa la firma nei rapporti con le banche spettano al
Vicepresidente più anziano di età.
- Al Direttore spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dal
successivo art. 25, comma 3.
Art. 23
(Comitati tecnici)
- Possono essere istituiti uno o più Comitati tecnici, ognuno
composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione,
che ne nomina anche il Presidente.
- I componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da
parte del Consiglio; quest'ultimo provvede anche alla sostituzione del
componente revocato.
- Il Comitato è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta sia
necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso.
- La convocazione è fatta alternativamente mediante lettera raccomandata,
telegramma, telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale
contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione
nonché gli argomenti da trattare, da spedire almeno sette giorni
prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
- Spetta ai Comitati, se istituiti, decidere, salvo quanto previsto
dall'art. 20, comma 4, circa la concessione e la revoca delle garanzie
consortili. Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito di competenza
di ogni singolo Comitato.
- Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte qualora sia
constatata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti, e con il voto favorevole di tutti i presenti.
Art. 24
(Collegio dei sindaci)
- L'assemblea nomina tre sindaci effettivi, che compongono il Collegio,
e due supplenti. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.
- Il Collegio dei sindaci accerta la regolarità della gestione
economico-finanziaria del Consorzio, e partecipa alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione relative a detta gestione, nonché a tutte
le riunioni assembleari.
- I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e
devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
Art. 25
(Direttore del Consorzio)
- Il Direttore coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni
degli Organi consortili, dirige il Consorzio e il personale dipendente
avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in
genere dell'organizzazione del Consorzio, conferisce incarichi professionali
a collaboratori esterni, ha la gestione corrente dei rapporti con le
banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.
- Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea
e del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti inerenti
alle funzioni indicate nel comma 1, salva altresì la possibilità
di ricevere specifiche procure per singoli atti o categorie di atti
estranei a tali funzioni.
TITOLO VI
Enti sostenitori
Art. 26
(Enti sostenitori)
- Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che
intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento
del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera
del Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo degli enti sostenitori
tenuto dal Consorzio.
- Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.
- Il Consorzio può inoltre avvalersi di fideiussioni degli Enti
sostenitori rilasciate per sostenere ed incrementare l'attività
consortile, purché non legate a singole operazioni di garanzia.
TITOLO VII
Scioglimento del Consorzio - Regolamento -
Rinvio al codice civile
Art. 27
(Liquidazione - Scioglimento)
- Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria
provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà
esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire
ogni rapporto sia con i terzi che con i consorziati.
- Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento
di tutte le passività, e restituite le somme di terzi affluite
ai fondi rischi con vincolo di restituzione, verrà devoluto con
deliberazione dell'assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi
consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli
del Consorzio delle Piccole e Medie Imprese.
Art. 28
(Regolamento interno)
- L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno
per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare
il migliore funzionamento del Consorzio.
Art. 29
(Clausola compromissoria)
- Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione
o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle
delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio
arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice,
il secondo dall'altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente,
dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza d'accordo dal Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Bari che nominerà anche il secondo
arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto
a nominarlo.
- Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore,
secondo equità, e sarà tenuto all'osservanza del principio
del contraddittorio.
Art. 30
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)
- Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni
del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.
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